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Il Nostro Regolamento Sezionale
Art. 24 dello
Statuto
N.B. Versione approvata dal C.D.S. e dai Capigruppo il 6
febbraio 2003, confermata dall'Assemblea Sezionale del
23 febbraio 2003.
APPROVATO DAL C.D.N. NELLA SEDUTA
DEL 24/5/2003.
Firmato
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Il Presidente della
Sezione |
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Il Presidente
Nazionale |
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Cav. Gian Luigi RAVERA |
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Dott. Giuseppe
PARAZZINI |
Art. 1 - La
Sezione di Casale Monferrato della Associazione
Nazionale Alpini costituita il 15 Ottobre 1928 in base
all'art. 21 dello Statuto Sociale, ha sede in Via
Tommaso De Cristoforis, 16 Casale Monferrato.
La Sezione ha il compito di realizzare direttamente e
attraverso i suoi Gruppi, la vita dell'Associazione
nelle varie manifestazioni ed attività, secondo gli
scopi dell'A.N.A. indicati dall'Art. 2 dello Statuto.
Le manifestazioni e le attività sono svolte attraverso
l'attività determinante e prevalente degli associati che
operano senza alcun vincolo contrattuale in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed
esclusivamente per fini di solidarietà.
La Sezione di Casale Monferrato in conformità dello
Statuto Sociale, dichiara:
a) di non avere fini di lucro.
b) la democraticità della struttura sociale.
c) l'elettività e la gratuità delle cariche associative
nonché la gratuità delle
prestazioni fornite dagli aderenti.
La Sezione di Casale Monferrato trae le proprie risorse
per il suo finanziamento da:
a) contributi degli aderenti.
b) contributi di privati.
c) contributi di Enti Pubblici finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate opere di attività
sociali e di solidarietà.
d) entrate derivanti da attività sociali atte a produrre
benefici finanziari destinati
alla solidarietà e sottoscrizioni a
premi.
EMBLEMI
Art. 2 -
L'intervento a manifestazioni da parte del Vessillo e
dei Gagliardetti, come previsto dall'art. 4 del
Regolamento Nazionale, è deciso di volta in volta,
rispettivamente dalla Presidenza della Sezione o dal
Capogruppo.
SOCI
Art. 3 -
L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio
Direttivo Sezionale, su parere favorevole della Giunta
di Scrutinio funzionante presso la Sezione, la quale si
regola in conformità alle norme stabilite dall'art. 4
dello Statuto Sociale e dall'art. 6 del Regolamento
Nazionale.
Art. 4 - Tutti i
Soci hanno diritto a frequentare i locali sociali della
propria Sezione e quelli dei Gruppi della Sezione
stessa.
In tali locali, tutti i Soci della Associazione sono
considerati graditi ospiti.
TESSERAMENTO
Art. 5 - Il
tesseramento, di nuovi Soci, pur avendo effetto dal 1°
Gennaio di ogni anno, ha inizio dal 1° Novembre
dell'anno precedente e si chiude il 1° Ottobre dell'anno
corrente.
Il rinnovo del tesseramento, cioè degli iscritti al 31
ottobre dell'anno precedente, deve essere chiuso entro
il 31 marzo dell'anno corrente.
Entro tale data i Gruppi devono consegnare alla
Segreteria della Sezione l'ultimo elenco e gli ultimi
riscontri dei Soci che hanno regolarmente pagato la
quota sociale dell'anno in corso, versare i bollini
eventualmente eccedenti e saldare l'importo dovuto .
ORGANI DELLA SEZIONE
Art. 6 - Gli
organi della Sezione sono:
a) l'Assemblea dei Soci.
b) il Presidente della Sezione.
c) il Consiglio Direttivo Sezionale. (C.D.S.)
d) la Giunta di Scrutinio.
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 7 -
L'Assemblea Sezionale dei Soci, delibera con potere
sovrano nell'ambito dello Statuto Sociale sulle attività
della Sezione.
Essa è convocata:
- in sede ordinaria una volta all'anno fra il 1°
Febbraio ed il 15 Marzo per consentire la più ampia
partecipazione dei Soci al dibattito ed alla vita della
Sezione.
- in sede straordinaria:
a) quando il Presidente o il Consiglio Direttivo
Sezionale lo giudichino necessario.
b) quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei
Revisori dei Conti.
c) ogni qualvolta lo richiedano, specificandone i motivi
e l'ordine del giorno,
almeno un quinto degli iscritti.
Tutte le richieste di convocazione dell'Assemblea
Straordinaria devono pertanto essere presentate per
iscritto, a mezzo di lettere raccomandata con ricevuta
di ritorno, presso la Segreteria Sezionale.
In tale caso l'Assemblea dovrà essere tenuta entro
SESSANTA giorni dalla richiesta.
Se entro tale termine l'Assemblea non fosse effettuata,
questa dovrà essere convocata da C.D.N. su richiesta
degli interessati.
L'avviso di convocazione dovrà contenere gli argomenti
da trattare; saranno nulle le deliberazioni prese su
argomenti non posti all'ordine del giorno.
Art. 8 - Le
Assemblee sono convocate dal Presidente della Sezione
mediante l'invio di avviso scritto ad ogni socio, oppure
tramite il giornale sezionale; in entrambi i casi
l'avviso di convocazione deve essere effettuato con
almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data
in cui si dovrà tenere l'Assemblea.
Nell'avviso di convocazione dovrà essere precisato
l'ordine del giorno; mancando tale presupposto
l'Assemblea è nulla.
Art. 9 - Tutti i
Soci in regola con il tesseramento, hanno diritto di
intervenire personalmente all'Assemblea.
Possono farsi rappresentare mediante mandato scritto da
un altro Socio della Sezione, ma ciascun Socio non potrà
rappresentare più di altri 5 (cinque) Soci.
Art. 10 - In prima
convocazione l'Assemblea è valida se il numero dei
partecipanti, presenti o per delega, rappresenta almeno
la metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione,
dopo un'ora, qualunque sia il numero dei presenti o
rappresentanti.
Art. 11 -
L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
- eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo, il
Collegio dei Revisori dei
Conti, la Giunta di Scrutinio ed i Delegati alla
Assemblea Nazionale.
- discutere ed approvare la relazione morale del
Presidente.
- discutere ed approvare i rendiconti consuntivi e
preventivi.
- esaminare le principali iniziative da sviluppare nella
realtà territoriale della
Sezione e negli ambienti ad essa collegati.
- determinare le linee generali del programma annuale di
attività in conformità
agli indirizzi del Consiglio Direttivo Nazionale.
L'elezione del Presidente avviene su apposita scheda e
con la maggioranza assoluta dei Soci presenti (la metà +
1) con votazione segreta.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Qualora la lista presentasse un solo candidato,
l'Assemblea ha facoltà di scegliere una diversa modalità
di votazione.
Art. 12 - Al
termine dell'Assemblea verrà redatto un apposito
verbale, copia del quale, nei termini ed unitamente a
quanto prescritto dall'art. 25 dello Statuto Sociale,
andrà inviata al Consiglio Direttivo Nazionale.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13 - Il
Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Sezione;
i Consiglieri durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Esso è composto da 15 (quindici) membri compreso il
Presidente che eleggono al loro interno, con modalità
più sotto specificate: i due Vice Presidenti, il
Segretario ed il Tesoriere i quali formano il Consiglio
di Presidenza.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce senza alcun altro
avviso tutte le settimane nei giorni di apertura della
Sede Sociale.
Può essere convocato in altre date sia dal Presidente
Sezionale, sia da almeno tre membri del Consiglio di
Presidenza.
E' valido con la presenza di almeno tre membri di cui
uno sia il Presidente.
Esamina i problemi che richiedono soluzioni o risposte
in tempi brevi o urgenti, procede in merito e le
decisioni saranno relazionate al successivo C.D.S.
In caso di parità di votazione, prevale il voto del
Presidente.
Art. 14 - Il
Consiglio Direttivo nomina inoltre al suo interno o al
di fuori di esso, gli incaricati per i diversi servizi:
- Comitato di Redazione Alpin Munfrin.
- Collegamento con i Gruppi.
- Organizzazione
- Contabilità
ed eventualmente altri incarichi per altri servizi di
cui se ne ravvisi l'opportunità.
Art. 15 - Entro i
limiti di tempo fissati più sotto, possono essere
presentate le candidature per il Consiglio Direttivo.
Sono rieleggibili tutti quei Soci in regola con il
tesseramento ed iscritti nella Sezione.
Art. 16 - Trenta
giorni prima dell'Assemblea dei Soci per il rinnovo del
Consiglio Direttivo Sezionale, sono aperti i termini di
presentazione delle candidature.
Ogni Socio che intenda presentare la propria candidatura
dovrà sottoscrivere l'apposita lista nella Sede
Sezionale all'uopo predisposta dalla Segreteria, oppure
inviando la candidatura stessa alla Sede della Sezione a
mezzo lettera raccomandata.
Tutte le candidature devono pervenire o essere
sottoscritte entro il quindicesimo giorno precedente la
data di convocazione dell'Assemblea.
Nei quindici giorni non si conta il giorno
dell'Assemblea.
Oltre tale scadenza eventuali richieste di candidature
non saranno accolte.
Alla scadenza dei termini di cui sopra, la Segreteria
Sezionale provvederà ad elencare, su apposite schede di
votazione, i candidati in ordine rigorosamente
alfabetico.
Le candidature a Presidente devono essere presentate in
modo specifico e corredate di foglio matricolare,
relazione del proprio Capogruppo e relativo curriculum
professionale, entro il 10 dicembre dell'anno precedente
in cui si svolgeranno le elezioni, la documentazione
dovrà essere apposta nella bacheca sezionale per tutti i
quindici giorni che precedono le elezioni.
I candidati alla Presidenza devono dimostrare
un'anzianità di Socio effettivo pari o superiore agli
ultimi TRE anni di ininterrotta vita associativa.
Devono aver ricoperto cariche direttive (Consigliere
Sezionale, Consigliere di Gruppo o Capogruppo) per
almeno tre anni nell'ambito della Sezione stessa.
La documentazione di cui sopra, potrà essere consegnata
a mano in segreteria, per la quale sarà rilasciata una
ricevuta, oppure a ½ Raccomandata con R.R.
In assenza della documentazione e dei requisiti di cui
sopra, la candidatura non sarà accolta.
Art. 17 - In
apertura dei lavori l'Assemblea elegge l'ufficio di
Presidenza e la Commissione Scrutatori composta da
almeno tre membri.
Le elezioni avvengono con voto personale e segreto.
Sono elettori i Soci in regola con il tesseramento.
Art. 18 - Ciascun
partecipante può votare per un numero di candidati non
superiore ai quattro quinti del numero dei membri da
eleggere.
Non sono eleggibili nominativi non compresi nella scheda
di votazione, tranne l'eccezione di cui al successivo
art. 19.
Art. 19 - Qualora
il numero dei candidati iscritti nella scheda di
votazione risulti inferiore a quanti dovranno essere
eletti per ricoprire le cariche Sezionali vacanti, i
votanti provvederanno a completare le schede aggiungendo
di proprio pugno i nominativi mancanti da scegliersi
nell'ambito dei Soci della Sezione.
Art. 20 - Le
operazioni elettorali devono svolgersi senza
interruzione, le operazioni medesime e gli scrutini si
svolgono sotto la responsabilità dell'ufficio di
Presidenza dell'Assemblea che curerà, a chiusura, la
stesura e l'inoltro alla Segreteria della Sezione di un
apposito verbale.
Art. 21 -
L'ufficio di Presidenza proclama eletti i candidati che
avranno riportato il maggior numero di voti, in caso di
parità di voti viene data la precedenza al candidato più
anziano di iscrizione alla Sezione.
Art. 22 - I membri
del Consiglio Direttivo saranno convocati dal Presidente
della Sezione in carica, entro dieci (10) giorni dalla
data della loro elezione e si riuniranno sotto la sua
Presidenza per eleggere a scrutinio segreto:
• i due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.
• I Responsabili di tutte le attività continuative e
determinanti alla gestione della Sezione: Direttore del
Giornale Sezionale “Alpin Munfrin”, Coordinatore
sezionale dell'Unità di Protezione Civile,
Amministratore sede sociale, Direttore dell'attività
sociale e Servizio d'Ordine Sezionale.
Per l'elezione delle cariche sociali è richiesta la
maggioranza semplice dei consiglieri presenti.
Essi rimarranno in carica per tre (3) anni e sono
rieleggibili.
Art. 23 - Nella
stessa riunione il Consiglio Direttivo nomina con le
stesse modalità del precedente art.22 gli addetti ai
diversi incarichi, (stampa, collegamenti con i gruppi,
organizzazione, contabilità, ecc.) i quali potranno
anche essere scelti al di fuori del Consiglio Sezionale.
In tal caso potranno essere invitati a presenziare alle
riunioni del Consiglio Direttivo stesso, ma senza
diritto di voto.
Art. 24 - Il
Consiglio Direttivo Sezionale deve riunirsi almeno una
volta al mese.
L'avviso di convocazione viene trasmesso a cura del
Segretario, il quale dovrà avere preventiva
autorizzazione dal Presidente che ne dovrà stabilire
l'ordine del giorno.
Alle sedute del Consiglio possono partecipare, se
invitati, oltre agli incaricati di cui all'art. 23,
anche i membri della Giunta di Scrutinio ed i Revisori
dei Conti, ma sempre senza diritto di voto.
Art. 25 - Il
Consigliere che, salvo giustificate cause di forza
maggiore , non intervenga a tre riunioni consecutive del
Consiglio, potrà essere considerato rinunciatario
all'incarico.
Art. 26 - Qualora,
per qualsiasi ragione un Consigliere cessi dalle sue
funzioni prima di aver compiuto il triennio, esso sarà
sostituito dal primo dei non eletti dall'Assemblea e
resterà in carica sino alla prossima Assemblea dei Soci.
(Con votazioni)
Art. 27 - Qualora
la metà più uno dei membri eletti direttamente
dall'Assemblea, venga a mancare per dimissioni,
decadenza o per altri motivi, il Consiglio Direttivo
decade dal suo mandato ed il Presidente convoca
l'Assemblea dei Soci per nuove elezioni.
Art. 28 - Il
Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne
organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo
Presidente.
Art. 29 - Le
comunicazioni su indirizzi ed attività provenienti dalla
Presidenza Nazionale, da altre Sezioni, o dai Gruppi,
devono essere sempre portate tempestivamente a
conoscenza del Consiglio Direttivo.
Art. 30 - Il
Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente la
maggioranza assoluta (otto membri) dei Consiglieri.
Le decisioni ordinarie (escluse cioè quelle per cui lo
Statuto Nazionale od i Regolamenti Sociali prevedano
maggioranze qualificate), vengono prese a maggioranza
semplice e normalmente con voto palese.
Qualora un Consigliere ne faccia esplicita richiesta, si
deve procedere alla votazione sull'ordine del giorno a
scrutinio segreto; in caso di parità di voti prevale il
voto del Presidente.
Art. 31 - Le
decisioni prese al di fuori del Consiglio Direttivo
regolarmente convocato, sono nulle e non impegnano la
Sezione.
La mancata convocazione anche di un solo membro del
Consiglio Direttivo annulla le decisioni eventualmente
deliberate.
L'onere della prova dell'avvenuta convocazione è a
carico della Presidenza del Consiglio Direttivo.
Decisioni deliberate al di fuori delle regole di cui
sopra non sono valide.
Art. 32 - Le
riunioni del Consiglio Direttivo devono essere
verbalizzate su apposito libro verbali tenuto a cura del
Segretario.
Ogni verbale va approvato dal Consiglio Direttivo nella
seduta successiva e va controfirmato dal Presidente e
dal Segretario.
Il libro dei verbali deve essere tenuto nella Sede
Sociale a disposizione dei Consiglieri e dei Soci per la
consultazione.
Art. 33 - Il
Presidente rappresenta tutta la Sezione a tutti gli
effetti.
• Ha la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli
atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
• E' il garante dell'applicazione nell'ambito della
Sezione: dello Statuto, del Regolamento Nazionale e di
quanto disposto dal presente regolamento Sezionale.
• Convoca e presiede le riunioni del C.D.S. e dei
Capigruppo.
• E' il responsabile di tutte le attività sociali
organizzate dalla Sezione e dai Gruppi.
• Qualora lo ritenga necessario, può convocare e
presiedere le riunioni e le assemblee dei gruppi.
• Condivide con il Direttore responsabile del giornale
sezionale la responsabilità della stesura dello stesso.
In caso di sua assenza o indisponibilità, egli può
delegare compiti di rappresentanza nel seguente ordine
gerarchico: Vice Presidente Vicario (più anziano), Vice
Presidente, Presidente Onorario, Tesoriere, Segretario,
Consigliere Anziano, Consigliere, Titolare di incarichi
e/o Capogruppo a seconda dei casi.
In caso di premorienza o dimissioni anticipate rispetto
alla naturale scadenza del mandato, le funzioni di
Presidente passano automaticamente al Vice Presidente
Vicario (più anziano), il quale convocherà entro trenta
giorni dalle dimissioni , il C.D.S. ed i Capigruppo per
decidere o la convocazione straordinaria dell'Assemblea
o proseguire fino alla naturale scadenza del mandato.
La decisione di cui sopra sarà assunta con la
maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.
Art. 34 - Per
tutte le operazioni di carattere amministrativo,
economico e finanziario, è necessaria, oltre alla firma
del Presidente della Sezione, quella del Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un'altro
Consigliere per le incombenze di cui sopra in
sostituzione del Presidente e del Tesoriere in caso di
impedimento o di assenza di uno dei due, o di entrambi
se l'assenza e l'impedimento sono contemporanei.
Qualsiasi impegno che comporti responsabilità
finanziaria deve risultare dal processo verbale e dal
regolare delibera di Consiglio.
Art. 35 - Il
Tesoriere e l'addetto alla contabilità sono responsabili
dell'amministrazione, con tenuta dei relativi libri
della sezione.
Ogni movimento deve essere registrato su apposito libro
cassa con annotazione della causale e, ove si tratti di
spesa, della delibera del Consiglio che l'autorizza.
Ogni pagina del libro cassa e degli altri libri
contabili (debiti e crediti, ecc) deve essere
controfirmata dal Presidente e dal Tesoriere.
Art. 36 - Nessuno
può autorizzare uscite di cassa e spese straordinarie
senza la preventiva delibera del Consiglio Direttivo.
Solo nei casi eccezionali e di estrema urgenza, il
Presidente può autorizzare spese non deliberate dal
Consiglio Direttivo.
Il Presidente dovrà notificare e sottoporre al Consiglio
Direttivo la decisione per l'approvazione entro dieci
giorni.
REVISORI DEI CONTI
Art. 37 - Il
Collegio dei Revisori dei Conti è composto da Tre (3)
Revisori Effettivi e da due supplenti.
I Revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea dei
Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Entro 15 giorni dalla loro nomina devono eleggere un
Presidente.
La carica di Revisore dei Conti non è compatibile con
quella di Consigliere.
Art. 38 - Almeno
15 giorni prima dell'Assemblea devono essere presentati
ai Revisori dei Conti i bilanci consuntivi e preventivi
ed i rendiconti finanziari annuali.
E' compito dei Revisori dei Conti di curare che i
bilanci di cui sopra siano depositati in Segreteria a
disposizione dei Soci, almeno otto giorni prima
dell'Assemblea.
GIUNTA DI SCRUTINIO
Art. 39 - La
Giunta di Scrutinio, composta da cinque membri, che
durano in carica tre anni e sono rieleggibili, ha il
compito di esaminare le domande di ammissione a Socio,
di accertarne i requisiti e di controllare che sulla
domanda stessa siano riportate le notizie richieste per
il nuovo Socio.
Le domande devono essere esaminate normalmente entro
trenta giorni dalla loro presentazione e restituite alla
Segreteria con la firma di almeno due membri della
Giunta.
Art. 40 - Per le
domande di ammissione respinte, il ,Presidente della
Giunta deve inoltrare al Presidente Sezionale un
rapporto riservato, contenente i motivi della reiezione.
Contro tale decisione del Consiglio Direttivo Sezionale,
è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale.
Il ricorso deve pervenire alla Segreteria della Sede
Nazionale entro trenta (30) giorni dalla comunicazione
della decisione del Consiglio Direttivo Sezionale.
Art. 41 - E'
dovere della Giunta di Scrutinio di addivenire a
periodiche verifiche del repertorio Soci.
Art. 42 - La
richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere
rivolta al Presidente della Sezione da chi ne ha presa
l'iniziativa ed ha raccolto l'adesione del numero minimo
di aventi diritto ad essere Soci previsto dall'art. 27
dello Statuto.
Art. 43 - Appena
avuta l'autorizzazione alla costituzione del nuovo
Gruppo, colui che ne ha assunto l'iniziativa Convocherà
un'Assemblea di Gruppo.
L'Assemblea dovrà nominare il Capo Gruppo e
possibilmente un cassiere.
Appena il numero dei Soci lo consentirà, si potrà
nominare un Segretario ed eleggere un Consiglio di
Gruppo.
Art. 44 - Tutte le
cariche del Gruppo hanno la durata di un anno e sono
rieleggibili.
Art. 45 - Ogni
anno, tra il 1° Gennaio ed il 10 Febbraio, il Capo
Gruppo deve riunire i suoi Soci in Assemblea per:
- discutere la relazione morale ed il rendiconto
dell'anno sociale
scaduto.
- determinare la quota sociale spettante al Gruppo.
- discutere e deliberare su argomenti interessanti
l'attività del Gruppo.
- eleggere le cariche di Gruppo.
Art. 46 -
L'Assemblea di Gruppo può essere convocata ogni
qualvolta il Capo Gruppo lo ritenga opportuno e quando
almeno un decimo dei Soci, con il minimo di cinque, ne
facciano richiesta al Capo Gruppo e per conoscenza al
Presidente della Sezione, specificandone i motivi.
In questo caso la riunione deve avvenire nel termine di
due settimane dalla richiesta, altrimenti la
convocazione sarà fatta dal Presidente della Sezione
entro altre due settimane.
Art. 47 -
L'Assemblea di Gruppo dovrà essere convocata a mezzo di
avviso da inviarsi individualmente a ciascun Socio
oppure, se il Gruppo ha sede in piccoli capoluoghi o
frazioni, tramite l'affissione di manifesti.
Art. 48 - I Gruppi
dovranno comunicare ogni anno al Consiglio Direttivo
Sezionale, entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione
dell'Assemblea, la relazione morale e finanziaria
approvata dai Soci dell'Assemblea stessa, le cariche del
Gruppo e la situazione numerica dei Soci.
Art. 49 - Ogni
Socio del Gruppo ha diritto di presentare reclamo
scritto al Consiglio Direttivo Sezionale contro
qualunque delibera concernente l'attività del Gruppo a
cui appartiene.
Art. 50 - Il
Presidente della Sezione può sempre, personalmente o a
mezzo di suo delegato, intervenire alle Assemblee di
Gruppo.
Art. 51 - I Gruppi
devono tenere stretti collegamenti con la Sezione
comunicando alla stessa tempestivamente ogni loro
programma od iniziativa al fine di ottenere al riguardo
il benestare del Consiglio Direttivo Sezionale.
Art. 52 - Almeno
tre (3) volte all'anno i capi Gruppo saranno convocati
in Sezione.
Il Capo Gruppo che non intervenga per tre volte
consecutive o non si faccia rappresentare senza darne
comunicazione, può essere rimosso a giudizio del
Consiglio Direttivo Sezionale che dovrà decidere a
maggioranza assoluta.
Art. 53 -
L'attività dei Gruppi è soggetta al controllo del
Consiglio Direttivo Sezionale che potrà esonerare
dall'incarico il Capo Gruppo e gli altri eventuali
Dirigenti nominando in loro provvisoria sostituzione un
Commissario, determinandone i compiti e stabilendo il
termine entro il quale dovrà esaurire il suo mandato.
GIORNALE SEZIONALE
Art. 54 - Il
Giornale ufficiale della Sezione è L'ALPIN MUNFRIN.
E' gestito autonomamente tramite aiuti spontanei dei
Soci e degli amici ed in caso di disavanzo verrà portato
a pareggio dalla cassa Sezionale.
La redazione è composta da almeno tre Consiglieri e da
un Direttore Responsabile ai sensi delle Leggi vigenti
sulla stampa, nominati dal Consiglio Direttivo
sezionale.
UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 54 Bis – Ai
sensi dello Statuto nazionale, è costituito in seno alla
Sezione, una Unità di protezione Civile.
L'Unità opera nell'ambito del presente e del proprio
regolamento approvato dal C.D.S.
Il Presidente Sezionale, all'inizio di ogni mandato di
sua nomina, propone al C.D.S. la nomina del Coordinatore
Sezionale dell'Unità, il quale opera in funzione delle
disposizioni emanate dal C.D.S. e ne relaziona
l'attività al Presidente Sezionale.
Qualora il Coordinatore, non ricoprisse la carica di
Consigliere, il Presidente può proporre un Consigliere
di riferimento all'attività.
L'Unità, pur non avendo autonomia amministrativa,
ricerca e gestisce, in accordo con il Presidente, le
proprie risorse economiche, presentando il proprio
programma di attività all'inizio di ogni anno e comunque
prima dell'Assemblea ordinaria della Sezione.
In seguito alla presentazione del programma di attività,
il C.D.S. può deliberare un contributo economico
rapportato alle reali esigenze per l'anno in esame.
L'Assemblea dei Volontari è convocata dal Coordinatore
dell'Unità entro il 31 gennaio di ogni anno, ad essa
devono essere invitati tutti i membri del C.D.S. e i
Capigruppo che però in caso di votazioni non hanno
diritto di voto.
Il Coordinatore nomina il Vice Coordinatore e
attribuisce tutti gli incarichi che ritiene utili e
necessari per lo svolgimento dell'attività.
SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
O DI UN GRUPPO
Art. 55 - Lo
scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione
è deliberata da una Assemblea Straordinaria
rispettivamente di sezione o di Gruppo.
Per la validità di questa Assemblea dovranno essere
presenti e votanti, almeno i 3/4 degli aventi diritto, e
la relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza
dei 2/3 dei votanti.
Art. 56 - Il
Consiglio Direttivo Sezionale può sciogliere un Gruppo
quando il numero dei Soci si riduca per oltre un anno al
50% del minimo stabilito dall'art. 27 dello Statuto (10
Soci).
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 57 - Per
tutto ciò che non è particolarmente previsto nel
presente regolamento e per quanto potrà essere
necessario per l'interpretazione dello stess9o, si
richiama le disposizioni dello statuto e del Regolamento
Nazionale .
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