Il Nostro Regolamento Sezionale

Art. 24 dello Statuto
N.B. Versione approvata dal C.D.S. e dai Capigruppo il 6 febbraio 2003, confermata dall'Assemblea Sezionale del 23 febbraio 2003.



APPROVATO DAL C.D.N. NELLA SEDUTA DEL 24/5/2003.

Firmato

Il Presidente della Sezione     Il Presidente Nazionale
Cav. Gian Luigi RAVERA     Dott. Giuseppe PARAZZINI




Art. 1 - La Sezione di Casale Monferrato della Associazione Nazionale Alpini costituita il 15 Ottobre 1928 in base all'art. 21 dello Statuto Sociale, ha sede in Via Tommaso De Cristoforis, 16 Casale Monferrato.
La Sezione ha il compito di realizzare direttamente e attraverso i suoi Gruppi, la vita dell'Associazione nelle varie manifestazioni ed attività, secondo gli scopi dell'A.N.A. indicati dall'Art. 2 dello Statuto.
Le manifestazioni e le attività sono svolte attraverso l'attività determinante e prevalente degli associati che operano senza alcun vincolo contrattuale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La Sezione di Casale Monferrato in conformità dello Statuto Sociale, dichiara:
a) di non avere fini di lucro.
b) la democraticità della struttura sociale.
c) l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle
prestazioni fornite dagli aderenti.

La Sezione di Casale Monferrato trae le proprie risorse per il suo finanziamento da:
a) contributi degli aderenti.
b) contributi di privati.
c) contributi di Enti Pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate opere di attività
sociali e di solidarietà.
d) entrate derivanti da attività sociali atte a produrre benefici finanziari destinati
alla solidarietà e sottoscrizioni a
premi.


EMBLEMI

Art. 2 - L'intervento a manifestazioni da parte del Vessillo e dei Gagliardetti, come previsto dall'art. 4 del Regolamento Nazionale, è deciso di volta in volta, rispettivamente dalla Presidenza della Sezione o dal Capogruppo.


SOCI

Art. 3 - L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo Sezionale, su parere favorevole della Giunta di Scrutinio funzionante presso la Sezione, la quale si
regola in conformità alle norme stabilite dall'art. 4 dello Statuto Sociale e dall'art. 6 del Regolamento Nazionale.

Art. 4 - Tutti i Soci hanno diritto a frequentare i locali sociali della propria Sezione e quelli dei Gruppi della Sezione stessa.
In tali locali, tutti i Soci della Associazione sono considerati graditi ospiti.


TESSERAMENTO

Art. 5 - Il tesseramento, di nuovi Soci, pur avendo effetto dal 1° Gennaio di ogni anno, ha inizio dal 1° Novembre dell'anno precedente e si chiude il 1° Ottobre dell'anno corrente.
Il rinnovo del tesseramento, cioè degli iscritti al 31 ottobre dell'anno precedente, deve essere chiuso entro il 31 marzo dell'anno corrente.
Entro tale data i Gruppi devono consegnare alla Segreteria della Sezione l'ultimo elenco e gli ultimi riscontri dei Soci che hanno regolarmente pagato la quota sociale dell'anno in corso, versare i bollini eventualmente eccedenti e saldare l'importo dovuto .


ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 6 - Gli organi della Sezione sono:

a) l'Assemblea dei Soci.
b) il Presidente della Sezione.
c) il Consiglio Direttivo Sezionale. (C.D.S.)
d) la Giunta di Scrutinio.
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.


ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7 - L'Assemblea Sezionale dei Soci, delibera con potere sovrano nell'ambito dello Statuto Sociale sulle attività della Sezione.
Essa è convocata:
- in sede ordinaria una volta all'anno fra il 1° Febbraio ed il 15 Marzo per consentire la più ampia partecipazione dei Soci al dibattito ed alla vita della Sezione.
- in sede straordinaria:
a) quando il Presidente o il Consiglio Direttivo Sezionale lo giudichino necessario.
b) quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti.
c) ogni qualvolta lo richiedano, specificandone i motivi e l'ordine del giorno,
almeno un quinto degli iscritti.
Tutte le richieste di convocazione dell'Assemblea Straordinaria devono pertanto essere presentate per iscritto, a mezzo di lettere raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la Segreteria Sezionale.
In tale caso l'Assemblea dovrà essere tenuta entro SESSANTA giorni dalla richiesta.
Se entro tale termine l'Assemblea non fosse effettuata, questa dovrà essere convocata da C.D.N. su richiesta degli interessati.
L'avviso di convocazione dovrà contenere gli argomenti da trattare; saranno nulle le deliberazioni prese su argomenti non posti all'ordine del giorno.

Art. 8 - Le Assemblee sono convocate dal Presidente della Sezione mediante l'invio di avviso scritto ad ogni socio, oppure tramite il giornale sezionale; in entrambi i casi l'avviso di convocazione deve essere effettuato con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data in cui si dovrà tenere l'Assemblea.
Nell'avviso di convocazione dovrà essere precisato l'ordine del giorno; mancando tale presupposto l'Assemblea è nulla.

Art. 9 - Tutti i Soci in regola con il tesseramento, hanno diritto di intervenire personalmente all'Assemblea.
Possono farsi rappresentare mediante mandato scritto da un altro Socio della Sezione, ma ciascun Socio non potrà rappresentare più di altri 5 (cinque) Soci.
Art. 10 - In prima convocazione l'Assemblea è valida se il numero dei partecipanti, presenti o per delega, rappresenta almeno la metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione, dopo un'ora, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentanti.
Art. 11 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
- eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei
Conti, la Giunta di Scrutinio ed i Delegati alla Assemblea Nazionale.
- discutere ed approvare la relazione morale del Presidente.
- discutere ed approvare i rendiconti consuntivi e preventivi.
- esaminare le principali iniziative da sviluppare nella realtà territoriale della
Sezione e negli ambienti ad essa collegati.
- determinare le linee generali del programma annuale di attività in conformità
agli indirizzi del Consiglio Direttivo Nazionale.
L'elezione del Presidente avviene su apposita scheda e con la maggioranza assoluta dei Soci presenti (la metà + 1) con votazione segreta.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Qualora la lista presentasse un solo candidato, l'Assemblea ha facoltà di scegliere una diversa modalità di votazione.
Art. 12 - Al termine dell'Assemblea verrà redatto un apposito verbale, copia del quale, nei termini ed unitamente a quanto prescritto dall'art. 25 dello Statuto Sociale, andrà inviata al Consiglio Direttivo Nazionale.


CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Sezione; i Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Esso è composto da 15 (quindici) membri compreso il Presidente che eleggono al loro interno, con modalità più sotto specificate: i due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere i quali formano il Consiglio di Presidenza.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce senza alcun altro avviso tutte le settimane nei giorni di apertura della Sede Sociale.
Può essere convocato in altre date sia dal Presidente Sezionale, sia da almeno tre membri del Consiglio di Presidenza.
E' valido con la presenza di almeno tre membri di cui uno sia il Presidente.
Esamina i problemi che richiedono soluzioni o risposte in tempi brevi o urgenti, procede in merito e le decisioni saranno relazionate al successivo C.D.S.
In caso di parità di votazione, prevale il voto del Presidente.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo nomina inoltre al suo interno o al di fuori di esso, gli incaricati per i diversi servizi:
- Comitato di Redazione Alpin Munfrin.
- Collegamento con i Gruppi.
- Organizzazione
- Contabilità
ed eventualmente altri incarichi per altri servizi di cui se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 15 - Entro i limiti di tempo fissati più sotto, possono essere presentate le candidature per il Consiglio Direttivo. Sono rieleggibili tutti quei Soci in regola con il tesseramento ed iscritti nella Sezione.

Art. 16 - Trenta giorni prima dell'Assemblea dei Soci per il rinnovo del Consiglio Direttivo Sezionale, sono aperti i termini di presentazione delle candidature.
Ogni Socio che intenda presentare la propria candidatura dovrà sottoscrivere l'apposita lista nella Sede Sezionale all'uopo predisposta dalla Segreteria, oppure inviando la candidatura stessa alla Sede della Sezione a mezzo lettera raccomandata.
Tutte le candidature devono pervenire o essere sottoscritte entro il quindicesimo giorno precedente la data di convocazione dell'Assemblea.
Nei quindici giorni non si conta il giorno dell'Assemblea.
Oltre tale scadenza eventuali richieste di candidature non saranno accolte.
Alla scadenza dei termini di cui sopra, la Segreteria Sezionale provvederà ad elencare, su apposite schede di votazione, i candidati in ordine rigorosamente alfabetico.
Le candidature a Presidente devono essere presentate in modo specifico e corredate di foglio matricolare, relazione del proprio Capogruppo e relativo curriculum professionale, entro il 10 dicembre dell'anno precedente in cui si svolgeranno le elezioni, la documentazione dovrà essere apposta nella bacheca sezionale per tutti i quindici giorni che precedono le elezioni.
I candidati alla Presidenza devono dimostrare un'anzianità di Socio effettivo pari o superiore agli ultimi TRE anni di ininterrotta vita associativa.
Devono aver ricoperto cariche direttive (Consigliere Sezionale, Consigliere di Gruppo o Capogruppo) per almeno tre anni nell'ambito della Sezione stessa.
La documentazione di cui sopra, potrà essere consegnata a mano in segreteria, per la quale sarà rilasciata una ricevuta, oppure a ½ Raccomandata con R.R.
In assenza della documentazione e dei requisiti di cui sopra, la candidatura non sarà accolta.

Art. 17 - In apertura dei lavori l'Assemblea elegge l'ufficio di Presidenza e la Commissione Scrutatori composta da almeno tre membri.
Le elezioni avvengono con voto personale e segreto.
Sono elettori i Soci in regola con il tesseramento.

Art. 18 - Ciascun partecipante può votare per un numero di candidati non superiore ai quattro quinti del numero dei membri da eleggere.
Non sono eleggibili nominativi non compresi nella scheda di votazione, tranne l'eccezione di cui al successivo art. 19.

Art. 19 - Qualora il numero dei candidati iscritti nella scheda di votazione risulti inferiore a quanti dovranno essere eletti per ricoprire le cariche Sezionali vacanti, i votanti provvederanno a completare le schede aggiungendo di proprio pugno i nominativi mancanti da scegliersi nell'ambito dei Soci della Sezione.

Art. 20 - Le operazioni elettorali devono svolgersi senza interruzione, le operazioni medesime e gli scrutini si svolgono sotto la responsabilità dell'ufficio di Presidenza dell'Assemblea che curerà, a chiusura, la stesura e l'inoltro alla Segreteria della Sezione di un apposito verbale.

Art. 21 - L'ufficio di Presidenza proclama eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti, in caso di parità di voti viene data la precedenza al candidato più anziano di iscrizione alla Sezione.

Art. 22 - I membri del Consiglio Direttivo saranno convocati dal Presidente della Sezione in carica, entro dieci (10) giorni dalla data della loro elezione e si riuniranno sotto la sua Presidenza per eleggere a scrutinio segreto:
• i due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.
• I Responsabili di tutte le attività continuative e determinanti alla gestione della Sezione: Direttore del Giornale Sezionale “Alpin Munfrin”, Coordinatore sezionale dell'Unità di Protezione Civile, Amministratore sede sociale, Direttore dell'attività sociale e Servizio d'Ordine Sezionale.
Per l'elezione delle cariche sociali è richiesta la maggioranza semplice dei consiglieri presenti.
Essi rimarranno in carica per tre (3) anni e sono rieleggibili.

Art. 23 - Nella stessa riunione il Consiglio Direttivo nomina con le stesse modalità del precedente art.22 gli addetti ai diversi incarichi, (stampa, collegamenti con i gruppi, organizzazione, contabilità, ecc.) i quali potranno anche essere scelti al di fuori del Consiglio Sezionale.
In tal caso potranno essere invitati a presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo stesso, ma senza diritto di voto.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo Sezionale deve riunirsi almeno una volta al mese.
L'avviso di convocazione viene trasmesso a cura del Segretario, il quale dovrà avere preventiva autorizzazione dal Presidente che ne dovrà stabilire l'ordine del giorno.
Alle sedute del Consiglio possono partecipare, se invitati, oltre agli incaricati di cui all'art. 23, anche i membri della Giunta di Scrutinio ed i Revisori dei Conti, ma sempre senza diritto di voto.

Art. 25 - Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore , non intervenga a tre riunioni consecutive del Consiglio, potrà essere considerato rinunciatario all'incarico.

Art. 26 - Qualora, per qualsiasi ragione un Consigliere cessi dalle sue funzioni prima di aver compiuto il triennio, esso sarà sostituito dal primo dei non eletti dall'Assemblea e resterà in carica sino alla prossima Assemblea dei Soci. (Con votazioni)

Art. 27 - Qualora la metà più uno dei membri eletti direttamente dall'Assemblea, venga a mancare per dimissioni, decadenza o per altri motivi, il Consiglio Direttivo decade dal suo mandato ed il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci per nuove elezioni.

Art. 28 - Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente.

Art. 29 - Le comunicazioni su indirizzi ed attività provenienti dalla Presidenza Nazionale, da altre Sezioni, o dai Gruppi, devono essere sempre portate tempestivamente a conoscenza del Consiglio Direttivo.

Art. 30 - Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente la maggioranza assoluta (otto membri) dei Consiglieri.
Le decisioni ordinarie (escluse cioè quelle per cui lo Statuto Nazionale od i Regolamenti Sociali prevedano maggioranze qualificate), vengono prese a maggioranza semplice e normalmente con voto palese.
Qualora un Consigliere ne faccia esplicita richiesta, si deve procedere alla votazione sull'ordine del giorno a scrutinio segreto; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 31 - Le decisioni prese al di fuori del Consiglio Direttivo regolarmente convocato, sono nulle e non impegnano la Sezione.
La mancata convocazione anche di un solo membro del Consiglio Direttivo annulla le decisioni eventualmente deliberate.
L'onere della prova dell'avvenuta convocazione è a carico della Presidenza del Consiglio Direttivo.
Decisioni deliberate al di fuori delle regole di cui sopra non sono valide.

Art. 32 - Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate su apposito libro verbali tenuto a cura del Segretario.
Ogni verbale va approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta successiva e va controfirmato dal Presidente e dal Segretario.
Il libro dei verbali deve essere tenuto nella Sede Sociale a disposizione dei Consiglieri e dei Soci per la consultazione.

Art. 33 - Il Presidente rappresenta tutta la Sezione a tutti gli effetti.
• Ha la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
• E' il garante dell'applicazione nell'ambito della Sezione: dello Statuto, del Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente regolamento Sezionale.
• Convoca e presiede le riunioni del C.D.S. e dei Capigruppo.
• E' il responsabile di tutte le attività sociali organizzate dalla Sezione e dai Gruppi.
• Qualora lo ritenga necessario, può convocare e presiedere le riunioni e le assemblee dei gruppi.
• Condivide con il Direttore responsabile del giornale sezionale la responsabilità della stesura dello stesso.

In caso di sua assenza o indisponibilità, egli può delegare compiti di rappresentanza nel seguente ordine gerarchico: Vice Presidente Vicario (più anziano), Vice Presidente, Presidente Onorario, Tesoriere, Segretario, Consigliere Anziano, Consigliere, Titolare di incarichi e/o Capogruppo a seconda dei casi.

In caso di premorienza o dimissioni anticipate rispetto alla naturale scadenza del mandato, le funzioni di Presidente passano automaticamente al Vice Presidente Vicario (più anziano), il quale convocherà entro trenta giorni dalle dimissioni , il C.D.S. ed i Capigruppo per decidere o la convocazione straordinaria dell'Assemblea o proseguire fino alla naturale scadenza del mandato.
La decisione di cui sopra sarà assunta con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

Art. 34 - Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, è necessaria, oltre alla firma del Presidente della Sezione, quella del Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un'altro Consigliere per le incombenze di cui sopra in sostituzione del Presidente e del Tesoriere in caso di impedimento o di assenza di uno dei due, o di entrambi se l'assenza e l'impedimento sono contemporanei.
Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziaria deve risultare dal processo verbale e dal regolare delibera di Consiglio.

Art. 35 - Il Tesoriere e l'addetto alla contabilità sono responsabili dell'amministrazione, con tenuta dei relativi libri della sezione.
Ogni movimento deve essere registrato su apposito libro cassa con annotazione della causale e, ove si tratti di spesa, della delibera del Consiglio che l'autorizza.
Ogni pagina del libro cassa e degli altri libri contabili (debiti e crediti, ecc) deve essere controfirmata dal Presidente e dal Tesoriere.

Art. 36 - Nessuno può autorizzare uscite di cassa e spese straordinarie senza la preventiva delibera del Consiglio Direttivo.
Solo nei casi eccezionali e di estrema urgenza, il Presidente può autorizzare spese non deliberate dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente dovrà notificare e sottoporre al Consiglio Direttivo la decisione per l'approvazione entro dieci giorni.


REVISORI DEI CONTI

Art. 37 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da Tre (3) Revisori Effettivi e da due supplenti.
I Revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea dei Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Entro 15 giorni dalla loro nomina devono eleggere un Presidente.
La carica di Revisore dei Conti non è compatibile con quella di Consigliere.

Art. 38 - Almeno 15 giorni prima dell'Assemblea devono essere presentati ai Revisori dei Conti i bilanci consuntivi e preventivi ed i rendiconti finanziari annuali.
E' compito dei Revisori dei Conti di curare che i bilanci di cui sopra siano depositati in Segreteria a disposizione dei Soci, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.


GIUNTA DI SCRUTINIO

Art. 39 - La Giunta di Scrutinio, composta da cinque membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio, di accertarne i requisiti e di controllare che sulla domanda stessa siano riportate le notizie richieste per il nuovo Socio.
Le domande devono essere esaminate normalmente entro trenta giorni dalla loro presentazione e restituite alla Segreteria con la firma di almeno due membri della Giunta.

Art. 40 - Per le domande di ammissione respinte, il ,Presidente della Giunta deve inoltrare al Presidente Sezionale un rapporto riservato, contenente i motivi della reiezione.
Contro tale decisione del Consiglio Direttivo Sezionale, è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale.
Il ricorso deve pervenire alla Segreteria della Sede Nazionale entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della decisione del Consiglio Direttivo Sezionale.

Art. 41 - E' dovere della Giunta di Scrutinio di addivenire a periodiche verifiche del repertorio Soci.

Art. 42 - La richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere rivolta al Presidente della Sezione da chi ne ha presa l'iniziativa ed ha raccolto l'adesione del numero minimo di aventi diritto ad essere Soci previsto dall'art. 27 dello Statuto.

Art. 43 - Appena avuta l'autorizzazione alla costituzione del nuovo Gruppo, colui che ne ha assunto l'iniziativa Convocherà un'Assemblea di Gruppo.
L'Assemblea dovrà nominare il Capo Gruppo e possibilmente un cassiere.
Appena il numero dei Soci lo consentirà, si potrà nominare un Segretario ed eleggere un Consiglio di Gruppo.

Art. 44 - Tutte le cariche del Gruppo hanno la durata di un anno e sono rieleggibili.

Art. 45 - Ogni anno, tra il 1° Gennaio ed il 10 Febbraio, il Capo Gruppo deve riunire i suoi Soci in Assemblea per:
- discutere la relazione morale ed il rendiconto dell'anno sociale
scaduto.
- determinare la quota sociale spettante al Gruppo.
- discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo.
- eleggere le cariche di Gruppo.

Art. 46 - L'Assemblea di Gruppo può essere convocata ogni qualvolta il Capo Gruppo lo ritenga opportuno e quando almeno un decimo dei Soci, con il minimo di cinque, ne facciano richiesta al Capo Gruppo e per conoscenza al Presidente della Sezione, specificandone i motivi.
In questo caso la riunione deve avvenire nel termine di due settimane dalla richiesta, altrimenti la convocazione sarà fatta dal Presidente della Sezione entro altre due settimane.

Art. 47 - L'Assemblea di Gruppo dovrà essere convocata a mezzo di avviso da inviarsi individualmente a ciascun Socio oppure, se il Gruppo ha sede in piccoli capoluoghi o frazioni, tramite l'affissione di manifesti.

Art. 48 - I Gruppi dovranno comunicare ogni anno al Consiglio Direttivo Sezionale, entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione dell'Assemblea, la relazione morale e finanziaria approvata dai Soci dell'Assemblea stessa, le cariche del Gruppo e la situazione numerica dei Soci.

Art. 49 - Ogni Socio del Gruppo ha diritto di presentare reclamo scritto al Consiglio Direttivo Sezionale contro qualunque delibera concernente l'attività del Gruppo a cui appartiene.

Art. 50 - Il Presidente della Sezione può sempre, personalmente o a mezzo di suo delegato, intervenire alle Assemblee di Gruppo.

Art. 51 - I Gruppi devono tenere stretti collegamenti con la Sezione comunicando alla stessa tempestivamente ogni loro programma od iniziativa al fine di ottenere al riguardo il benestare del Consiglio Direttivo Sezionale.

Art. 52 - Almeno tre (3) volte all'anno i capi Gruppo saranno convocati in Sezione.
Il Capo Gruppo che non intervenga per tre volte consecutive o non si faccia rappresentare senza darne comunicazione, può essere rimosso a giudizio del Consiglio Direttivo Sezionale che dovrà decidere a maggioranza assoluta.

Art. 53 - L'attività dei Gruppi è soggetta al controllo del Consiglio Direttivo Sezionale che potrà esonerare dall'incarico il Capo Gruppo e gli altri eventuali Dirigenti nominando in loro provvisoria sostituzione un Commissario, determinandone i compiti e stabilendo il termine entro il quale dovrà esaurire il suo mandato.


GIORNALE SEZIONALE

Art. 54 - Il Giornale ufficiale della Sezione è L'ALPIN MUNFRIN.
E' gestito autonomamente tramite aiuti spontanei dei Soci e degli amici ed in caso di disavanzo verrà portato a pareggio dalla cassa Sezionale.
La redazione è composta da almeno tre Consiglieri e da un Direttore Responsabile ai sensi delle Leggi vigenti sulla stampa, nominati dal Consiglio Direttivo sezionale.


UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 54 Bis – Ai sensi dello Statuto nazionale, è costituito in seno alla Sezione, una Unità di protezione Civile.
L'Unità opera nell'ambito del presente e del proprio regolamento approvato dal C.D.S.
Il Presidente Sezionale, all'inizio di ogni mandato di sua nomina, propone al C.D.S. la nomina del Coordinatore Sezionale dell'Unità, il quale opera in funzione delle disposizioni emanate dal C.D.S. e ne relaziona l'attività al Presidente Sezionale.
Qualora il Coordinatore, non ricoprisse la carica di Consigliere, il Presidente può proporre un Consigliere di riferimento all'attività.
L'Unità, pur non avendo autonomia amministrativa, ricerca e gestisce, in accordo con il Presidente, le proprie risorse economiche, presentando il proprio programma di attività all'inizio di ogni anno e comunque prima dell'Assemblea ordinaria della Sezione.
In seguito alla presentazione del programma di attività, il C.D.S. può deliberare un contributo economico rapportato alle reali esigenze per l'anno in esame.
L'Assemblea dei Volontari è convocata dal Coordinatore dell'Unità entro il 31 gennaio di ogni anno, ad essa devono essere invitati tutti i membri del C.D.S. e i Capigruppo che però in caso di votazioni non hanno diritto di voto.
Il Coordinatore nomina il Vice Coordinatore e attribuisce tutti gli incarichi che ritiene utili e necessari per lo svolgimento dell'attività.


SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE O DI UN GRUPPO

Art. 55 - Lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberata da una Assemblea Straordinaria rispettivamente di sezione o di Gruppo.
Per la validità di questa Assemblea dovranno essere presenti e votanti, almeno i 3/4 degli aventi diritto, e la relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Art. 56 - Il Consiglio Direttivo Sezionale può sciogliere un Gruppo quando il numero dei Soci si riduca per oltre un anno al 50% del minimo stabilito dall'art. 27 dello Statuto (10 Soci).


DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 57 - Per tutto ciò che non è particolarmente previsto nel presente regolamento e per quanto potrà essere necessario per l'interpretazione dello stess9o, si richiama le disposizioni dello statuto e del Regolamento Nazionale .